1)- Di confermare per l’anno 2013 le aliquote già stabilite con deliberazione di C.C. n. 26 del 31-10-2012 per l’anno 2012, che di seguito si riportano:
ALIQUOTA DI BASE 9,00%° (Compreso immobili di categoria D) (nove per mille)
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 5,00%° (cinque per mille)
ALIQUOTA IMMOBILI RURALI AD USO STRUMENTALE 2,00%° (due per mille)
ALIQUOTA IMMOBILI NON LOCATI di proprietà di residenti all’estero 5,00%° (cinque per mille)
2)-di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013:
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base;
3)-di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013;
4)-di dare atto che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione sono applicate anche ai soggetti che, a seguito di ricostruzione post sisma, risultano di fatto proprietari di immobili, anche se non intestatari catastali per cause non attribuibili alla loro volontà, purché utilizzino direttamente l’immobile;