ALIQUOTE IUC - IMU ANNO 2014
1) Di confermare per l’anno 2014 le aliquote già stabilite con deliberazione di C.C. n. 15 del 07-06-2013 per l’anno 2013, che di seguito si riportano:
ALIQUOTA DI BASE 9,00%° (Compreso immobili di categoria D) (nove per mille)
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 5,00%° (cinque per mille)
ALIQUOTA IMMOBILI NON LOCATI di proprietà di residenti all’estero 5,00%° (cinque per mille)
2)- di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2014:
a) per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base;
3)- di assimilare ad abitazione principale gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, nel limite di un solo immobile nell’ambito comunale.
4)-di dare atto che l’assimilazione ad abitazione principale (ivi compreso le pertinenze) è estesa anche ai soggetti residenti e dimoranti che, a seguito di ricostruzione post sisma, risultano di fatto proprietari di immobili, anche se non intestatari catastali per cause non attribuibili alla loro volontà, purché utilizzino direttamente l’immobile;
5) – di dare atto che, con decorrenza 1^ gennaio 2014, l’art. 1 comma 708 L. 147/2013 dispone che non è dovuta l’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L 6/12/211 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali AD USO STRUMENTALE di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del D.L n. 201/2011 e successive modificazioni.